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Questa relazione non consiste in un parere universalmente valido, ma si prefigge di presentare le problematiche che possono rilevarsi in una trattativa di compravendita. Il conferimento di incarico concesso al mediatore professionale per la vendita di un immobile, obbliga il conferente (venditore-colui che ha dato l'incarico) ad accettare la proposta d'acquisto di chi, potenziale acquirente, propone un acquisto per la cifra specificata nell'incarico. Questo significa che, una proposta d'acquisto immobiliare conforme all'incarico quanto a prezzo e a condizioni, fa assumere al promittente venditore degli obblighi nell'ottica di una duplice tutela: quella del mediatore immobiliare da una parte e quella del sottoscrittore della medesima proposta dall'altra. Tale fattispecie è disciplinata dagli Art. 1329 e ss. del C.C. Il modello di proposta d'acquisto contenuto nei moduli della Tecnoimmobiliare, integra l'ipotesi tipica della fattispecie astratta prevista dal 1° co. dell'Art. 1329 C.C. "Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto" L'Art. 1337 C.C. : "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede." Questo articolo prevede una responsabilità precontrattuale per colui che conferisce l'incarico di vendita che, immotivatamente, si rifiuti di accettare una proposta d'acquisto conforme alle condizioni dell'incarico in argomento. Non c'è dubbio, infatti, che la proposta d'acquisto non seguita dall'accettazione, non potrà mai pervenire al risultato della conclusione del contratto cui tendeva, però, essa impone al soggetto cui è diretta, di osservare, nella fase pre- contrattuale, comportamenti conformi alla buona fede ed alla correttezza contrattuale. Questo tipo di responsabilità, rientrante nel genus più ampio della responsabilità extra-contrattuale, riferito ai rapporti tra il "proponente l'acquisto" ed il "promittente venditore", assume qualifica di responsabilità contrattuale diretta da parte del conferente l'incarico di vendita nei confronti del mediatore immobiliare. Per quest' ultimo, infatti, è previsto il diritto ad una penale per l'ipotesi di rifiuto immotivato di accettazione della proposta d'acquisto conforme all'incarico. (ex. Art. 1469 ter  co. 4° C.C.) N.B. Il tema trattato è suscettibile di interpretazioni diverse attribuibili alle fattispecie specifiche (singoli casi concreti.)
 

               


 

 

 

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